Avv. Spallone: "FIGC al Consiglio di Stato? Aumenterebbe rilevanza documento"
La Figc sarebbe pronta a impugnare davanti al Consiglio di Stato la delibera del TAR che intima alla Procura Federale di fornire alla difesa della Juventus e a quelle dei suoi ex tesserati le comunicazioni con la Covisoc, di cui si parla sui media da tempo come “carta segreta”, da cui è partita la revocazione della prima assoluzione sulle plusvalenze e la conseguente condanna da parte della Corte d’Appello. Perché la Federcalcio vuole bloccare questo documento e quali potrebbero essere le conseguenze? Ne abbiamo parlato in esclusiva con l’Avvocato Giorgio Spallone, che sul ricorso al TAR da parte di Federico Cherubini e Fabio Paratici, e non della Juventus, conferma: "E' stata una strategia". Insomma, a disapplicare la pregiudiziale sportiva - ovvero il rispetto dei tre gradi di giudizio - eventualmente non è stata la società direttamente bianconera, posto che lo stesso TAR sostiente che "il ricorso è senz'altro ammissibile anche sotto il profilo dell'assenza di pregiudizialità sportiva".
- L’ITER - “Il Consiglio di Stato - spiega l’esperto in diritto amministrativo, che si occupa anche di diritto sportivo - è il grado di appello rispetto al TAR per qualunque tipo di controversia, aldilà di questa specifica. Evidentemente, la Federcalcio impugna la decisione del TAR e ne chiede la rimozione, quindi l’annullamento. Se il TAR ha obbligato la Covisoc a ostendere, cioè a mostrare questo documento, a esibirlo, a consegnarlo, la FIGC chiede in sede di appello che questa sentenza venga revocata e quello che ne è il dispositivo venga annullato. È un iter normale, nel senso che a seguito di un giudizio di primo grado è possibile, frequente, che ci sia un’impugnazione”.
- UN DOCUMENTO RILEVANTE - “Quello che si può desumere da questa indiscrezione, che ancora non è confermata, appunto, perché i termini dell’impugnazione sono ancora in corso, è che questo documento (la nota 10940, contenente le comunicazioni tra Procura Federale e Covisoc, ndr) sia davvero rilevante. Più trascorrono i gradi di giudizio dinanzi alla giustizia ordinaria, più questo documento acquisisce rilevanza, posto che diversamente forse l’interesse a tenerlo non ostensibile è molto elevato. Questo aumenta, in termini tecnici, la rilevanza giuridica di questo documento, altrimenti non vi sarebbero stati problemi a renderlo ostensibile “de plano” e a provocare un interesse tale da impugnare la sentenza del TAR, che ha ad oggetto meramente un documento. Non un dispositivo che produce effetti economici o di altra natura, ma solo una sentenza che ha ad oggetto l’ostensibilità o meno di un documento”.
- IL DOPPIO APPROCCIO DELLA FIGC - “Questo approccio molto “difensivo” da parte della Figc, mi pare in apparente contraddizione con un’altra indiscrezione apparsa sugli organi di stampa, quella secondo cui la Federcalcio (i termini sono di 10 giorni) non intenda costituirsi nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia presso il Coni. È un caso abbastanza singolare, che in un procedimento di questa natura, di questo rilievo - visto che questa decisione alla fine farà giurisprudenza e costituirà un precedente importantissimo, tanto che il Collegio deciderà a sezioni unite - la Federazione faccia la scelta di non costituirsi, lasciando tutto il campo del sostegno dell’accusa alla Procura Generale dello Sport. Da una parte non si costituisce, dall’altra manifesta una, per altro assolutamente legittima, puntigliosità nel voler difendere la non estensibilità di questo documento”.
- LE CONSEGUENZE NEL PROCESSO JUVE – “Sulle conseguenze che questo documento possa produrre all’interno dell’ambito della decisione del Collegio di Garanzia del Coni è invece difficile fare previsioni e valutazioni, perché la complessità della materia è ai livelli massimi. Resta il fatto che la mancanza di quel documento, alla luce anche del comunicato ufficiale apparso sul sito del Coni, è comunque motivo e argomento di dibattito anche in quella sede”.
- LE PRECISAZIONI DEL TAR – “Il TAR ha enunciato un principio, che a mio modo di vedere non necessitava di ulteriore sottolineatura da parte di alcun organo posto. I principi della costituzione sono inderogabili in nessuna sede,. Dal punto di vista pratico, concreto, quello che sarà l’esito di questo iter processuale, produrrà degli effetti ben precisi, se il documento oggetto del contenzioso sarà reso pubblico, quantomeno alle difese, evidentemente potrà avere dei riflessi molto precisi in ordine alle valutazioni di chi questo documento - fin qui solo nelle mani della accusa - potrà assumerlo quale argomento di difesa, ma anche davanti al giudice di legittimità. Quello che dice il TAR relativamente ai principi, è la conferma di un quadro normativo all’interno del quale il diritto sportivo è incastonato al pari di tutti gli ordinamenti sottordinati rispetto alla Costituzione. La delibera del TAR e che emetterà, in ipotesi di impugnazione, di conferma o revoca il Consiglio di Stato, avrà efficacia ed effetti concreti rispetto ad ogni iter giudiziale che sia in corso e che si venisse a prospettare in futuro e nei quali questa nota avrà rilevanza”.
Iscritta al tribunale di Torino al n.70 del 29/11/2018
Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore responsabile Antonio Paolino
Aut. Lega Calcio Serie A 21/22 num. 178